Cass. civ. n. 12668 del 15 dicembre 1997

Testo massima n. 1


La provvigione spetta all'agente sugli affari che abbiano avuto regolare esecuzione, dovendosi intendere per regolare esecuzione non l'esatto adempimento secondo i patti contrattuali, bensì il risultato economico utile conseguito, cosa che la provvigione è dovuta anche in caso di esecuzione non «ortodossa» o di esecuzione parziale, sia pure, in quest'ultimo caso, solo in proporzione alla parte dell'affare che sia andata a buon fine.

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