Cass. civ. n. 14767 del 15 novembre 2000

Testo massima n. 1


Qualora un contratto di agenzia contenga una clausola secondo cui il conto provvigionale si intende approvato se non contestato entro trenta giorni, l'approvazione dell'estratto conto preclude l'impugnabilità della validità e dell'efficacia dei singoli rapporti obbligatori e dei titoli contrattuali da cui derivano gli addebiti e gli accrediti; infatti, un'approvazione non può avere un'efficacia maggiore di una dichiarazione «saldo» apposta dall'agente in calce ai conteggi predisposti unilateralmente dal preponente sulle provvigioni spettantegli, non essendo idonea a esprimere la rinuncia a diritti diversi da quelli inerenti alle provvigioni classificate e percepite, né dimostrando la consapevolezza dell'esistenza di altri diritti e la convinzione di abdicare ad essi.

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