Cass. pen. n. 7873 del 18 dicembre 2023
Testo massima n. 1
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - Affidamento in prova al servizio sociale – Condizioni per la concessione - Elementi di valutazione - Gravità e natura dei reati commessi - Sufficienza - Esclusione - Valutazione della condotta successiva - Necessità - Ragioni.
Ai fini della concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale, pur non potendosi prescindere dalla natura e dalla gravità dei reati per cui è stata irrogata la pena in espiazione, è necessaria la valutazione del comportamento del condannato successivo ai fatti per i quali è stata pronunciata la condanna, onde verificare la concreta sussistenza di una positiva evoluzione della sua personalità, tale da rendere possibile il reinserimento sociale mediante la misura alternativa richiesta.