Cass. pen. n. 7873 del 18 dicembre 2023

Testo massima n. 1


ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - Affidamento in prova al servizio sociale – Condizioni per la concessione - Elementi di valutazione - Gravità e natura dei reati commessi - Sufficienza - Esclusione - Valutazione della condotta successiva - Necessità - Ragioni.


Ai fini della concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale, pur non potendosi prescindere dalla natura e dalla gravità dei reati per cui è stata irrogata la pena in espiazione, è necessaria la valutazione del comportamento del condannato successivo ai fatti per i quali è stata pronunciata la condanna, onde verificare la concreta sussistenza di una positiva evoluzione della sua personalità, tale da rendere possibile il reinserimento sociale mediante la misura alternativa richiesta.

Massime precedenti

Conformi: Cass. pen. n. 1501 del 1998

Normativa correlata

Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 CORTE COST. PENDENTE

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