Cass. civ. n. 3341 del 26 luglio 1977
Testo massima n. 1
Poiché l'agente ha, di norma, soltanto il compito di stimolare le proposte contrattuali da parte dei clienti e trasmetterle al preponente, a cui spetta — in modo esclusivo — di accettarle o meno, egli può ricevere e trasmettere una proposta di opzione ma non anche stipulare tale contratto per il preponente, a meno che questi gli abbia eccezionalmente conferito poteri rappresentativi.