Cass. civ. n. 791 del 09 gennaio 2024

Testo massima n. 1


TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - GAS ED ENERGIA ELETTRICA (IMPOSTA DI CONSUMO SUL) Accise sull'energia elettrica - Esenzione ex art. 52, comma 3, lett. b), del TUA - Spettanza alle società cooperative di autoproduzione - Periodo successivo al d.lgs. n. 26 del 2007 - Condizioni.


In tema di accise sull'energia elettrica, la società cooperativa che autoproduce energia elettrica da fonte rinnovabile, con impianti dalla potenza disponibile superiore a 20 kw, beneficia dell'esenzione prevista dall'art. 52, comma 3, lett. b), del d.lgs. n. 504 del 1995, nella formulazione applicabile ratione temporis, successiva alle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 26 del 2007, limitatamente all'energia prodotta e consumata in proprio, ma non anche a quella prodotta e ceduta ai singoli consociati.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 24586 del 2019

Normativa correlata

Decreto Legisl. 26/10/1995 num. 504 art. 15 com. 3
Decreto Legisl. 02/02/2007 num. 26

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