Cass. civ. n. 6947 del 20 giugno 1995
Testo massima n. 1
Quando non sia espressamente conferita per tutti i gradi del giudizio, l'elezione di domicilio contenuta nella procura spiega i suoi effetti solo per il grado di giudizio per il quale è stata conferita ed, ai fini della notificazione della sentenza, non oltre l'anno dalla pronuncia di questa (salvo il periodo di sospensione). Pertanto, la notificazione del ricorso per cassazione alla parte rimasta contumace in secondo grado, se effettuata presso il procuratore domiciliatario della medesima in primo grado, essendo eseguita in luogo diverso da quello prescritto dall'art. 330 comma terzo c.p.c. ma non privo di un qualche riferimento con il destinatario della notifica, deve considerarsi nulla, e non inesistente, e, conseguentemente, sanabile mediante rinnovazione.
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