Art. 47 – Codice civile – Elezione di domicilio

Si può eleggere domicilio speciale per determinati atti o affari.

Questa elezione deve farsi espressamente per iscritto.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

Può riguarda anche te

  • Se pensi che residenza, domicilio e dimora coincidano, rischi errori pratici: il codice civile li distingue e collega a ciascuno effetti giuridici diversi.
  • Il domicilio è il luogo in cui hai stabilito i tuoi affari e interessi, non necessariamente dove vivi: puoi avere residenza in una città e domicilio in un'altra.
  • La residenza anagrafica incide su molti aspetti concreti: procedimenti giudiziari, servizi pubblici, pratiche amministrative.
  • Il domicilio eletto, indicato in un contratto o in un atto, è vincolante: se non lo aggiorni, rischi di perdere comunicazioni e termini senza accorgertene.

Questa materia può avere risvolti che non sempre emergono dalla sola lettura della norma.

Approfondisci con l'Avv. Luigi Ulissi

Massime correlate

Cass. civ. n. 1812/2025

Qualora, a seguito di declinatoria di competenza del giudice originariamente adìto, la causa sia stata riassunta davanti al giudice indicato come competente e tale giudice, assumendo che su di essa sia competente per ragioni di materia o di territorio inderogabile il primo giudice od altro giudice, invece di elevare conflitto di competenza ai sensi dell'art. 45 c.p.c., declini a sua volta la competenza: a) le parti possono proporre regolamento di competenza con limitazione

Cass. civ. n. 28513/2023

L'elezione di domicilio fatta dalla parte in sede di stipula del contratto non ha, in difetto di un'espressa e chiara volontà contraria, carattere esclusivo, sicché essa non osta a che gli atti inerenti al rapporto contrattuale siano trasmessi al diverso indirizzo riferibile alla parte medesima. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che - in una esecuzione esattoriale promossa per il rimborso di un finanziamento - aveva negato l'esclusività dell'elezione di domicilio, indicata nel contratto di finanziamento, ritenendo valida la notifica nel luogo di esercizio dell'impresa).

Cass. civ. n. 12958/2023

In tema di notifica alle persone fisiche, come tali non obbligate ad avere una propria PEC, una semplice comunicazione di "recapito digitale" presso il quale ricevere "le successive comunicazioni", in mancanza di specificazione circa il contenuto e lo scopo di tale comunicazione, non costituisce valida elezione di domicilio speciale ai fini della notifica di un atto processuale, posto che, in forza del necessario coordinamento dell'art. 141 c.p.c. con l'art. 47 c.c., la corretta esecuzione della notificazione presso il domiciliatario presuppone che l'atto oggetto della notifica sia catalogabile fra quelli considerati con l'elezione di domicilio. (Affermando tale principio, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto correttamente eseguita la notifica di un decreto ingiuntivo con le forme previste per gli "irreperibili", ai sensi dell'art. 143 c.p.c., in difetto di valida elezione di "domicilio digitale").

Cass. civ. n. 8549/2023

l’elezione di domicilio presso il difensore - Opposizione - Notifica eseguita nel domicilio eletto - Validità - Sussistenza. In tema di usucapione speciale per la piccola proprietà rurale ai sensi della l. n. 346 del 1976, qualora il ricorso al giudice volto ad ottenerne il riconoscimento contenga l'elezione di domicilio presso un difensore, coloro che propongono opposizione validamente notificano l'atto di citazione nel predetto domicilio eletto.

Cass. civ. n. 4320/2021

L'elezione di domicilio è un atto giuridico unilaterale che spiega efficacia indipendentemente dal consenso o accettazione del domiciliatario. Ne consegue che, fino a quando non intervenga la nuova elezione con revoca della precedente, la facoltà della controparte, nei cui confronti si è eletto domicilio, di notificare validamente gli atti al domiciliatario è indipendente dalla concreta esistenza di accordo tra eleggente e domiciliatario, che attiene solo al loro rapporto interno. (Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. SALERNO, 17/07/2015)

Cass. civ. n. 10278/2021

In tema di regolamento, ove la parte, avvalendosi del foro speciale di cui all'art. 33, comma 2, lettera u), del d.lgs. n. 206 del 2005, lo individui, ai fini della competenza per territorio, nella propria residenza, quest'ultima va riferita non a quella indicata nell'elezione di domicilio di cui all'art. 47 c.c. (effettuata prima dell'introduzione del giudizio, ovvero con lo stesso atto introduttivo), ma alla residenza abituale che la parte aveva al momento della conclusione del contratto o alla scadenza dell'obbligazione, in quanto il foro del consumatore, quale foro esclusivo, prevale su ogni altro, in virtù di quelle esigenze di tutela, anche processuali, che sono alla base dello statuto del consumatore. (Rigetta, TRIBUNALE LECCO, 11/12/2019)

Cass. civ. n. 42116/2021

L'elezione di domicilio in un luogo del tutto privo di qualsiasi collegamento con uno specifico atto o negozio giuridico non costituisce presupposto di fatto idoneo ad individuare il giudice territorialmente competente sulla controversia. (Fattispecie relativa a controversia in materia di trattamenti discriminatori subiti nel corso della detenzione in carcere promossa da soggetto innanzi il giudice del luogo del domicilio eletto, senza evidenziare alcun effettivo legame con il luogo di elezione di domicilio). (Regola competenza).

Cass. civ. n. 13243/2014

L'elezione di domicilio è un atto giuridico unilaterale che spiega efficacia indipendentemente dal consenso o accettazione del domiciliatario. Ne consegue che, fino a quando non intervenga la revoca dell'elezione, la facoltà del soggetto, nei cui confronti si è eletto domicilio, di notificare validamente gli atti al domiciliatario è indipendente dalla concreta esistenza dell'accordo, che costituisce soltanto un rapporto interno tra eleggente e domiciliatario.

Cass. civ. n. 25647/2008

Atteso il carattere formale dell'atto di elezione di domicilio - che sostituisce tutti gli altri parametri di individuazione spaziale della persona - deve escludersi che il medesimo possa compiersi per facta concludentia. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva dichiarato inesistente la notifica di un atto di impugnazione eseguita a mani di un avvocato che, pur avendo svolto attività di consulenza tecnica nel giudizio di primo grado, non risultava aver assunto successivamente, con alcun atto formale, la qualità di difensore domiciliatario della parte in causa).

Cass. civ. n. 13561/2005

Ai sensi dell'art. 47 c.c., il domicilio eletto non può in nessun caso essere dilatato oltre i limiti che ad esso assegna la legge, né quanto ai termini di riferibilità a un determinato atto o affare per cui avviene l'elezione, né quanto alla sua durata temporale. Sotto entrambi i profili, ciò che rileva è lo scopo per il quale vi fu l'elezione, la cui durata è, infatti, diversa dalla durata del domicilio vero e proprio; quest'ultima si riferisce al permanere della situazione di fatto, mentre la prima si riferisce al permanere degli effetti giuridici voluti con la elezione e, quindi, della specifica volontà di chi la effettua. (Alla stregua del cennato principio, la S.C. ha, in tema di opposizione a sanzione amministrativa, ritenuto, cassando la contraria decisione del giudice di merito, che il domicilio eletto da una ditta con sede in Slovenia presso lo studio di un avvocato residente nello Stato italiano in una istanza volta a ottenere la restituzione di un veicolo sottoposto a fermo amministrativo a seguito di contestazione della contravvenzione prevista e punita dall'art. 46 della legge 6 giugno 1974 n. 298 non poteva valere per la successiva notifica dell'ordinanza-ingiunzione, né per l'applicazione del termine previsto dall'art. 22 legge n. 689 del 1981 per l'opposizione da parte di residenti nello Stato italiano).

Cass. civ. n. 13897/2003

L'art. 141 c.p.c., che detta disposizioni in tema di notificazioni presso il domiciliatario, va coordinato con l'art. 47 c.c., per il quale il domicilio eletto rappresenta una deroga al domicilio legale circoscritta a determinati e specifici affari, e dal collegamento fra le due norme discende che la corretta esecuzione della notificazione presso il domiciliatario presuppone che l'atto oggetto della notifica sia catalogabile fra quelli considerati con l'elezione di domicilio. Ne consegue che, nel caso di notificazione dell'impugnazione del lodo arbitrale per nullità, detto rapporto dell'atto con il domicilio eletto potrebbe essere individuato solo se l'elezione fosse contenuta nel compromesso o nella clausola compromissoria, essendo evidente in tal caso la riconducibilità della detta impugnazione al rapporto per il quale si era convenuto il ricorso ad arbitri; diversamente, invece, deve ritenersi quando l'elezione di domicilio sia intervenuta con il conferimento dell'incarico difensivo per il procedimento arbitrale, poiché la successiva impugnazione è finalizzata alla verifica sulla validità dell'atto conclusivo del compito affidato agli arbitri e determina, quindi, l'insorgere di un procedimento intrinsecamente e funzionalmente differenziato dal primo, nel cui ambito la ricezione dell'atto introduttivo non può essere interpretata come un adempimento incluso nell'originario mandato difensivo. Tuttavia la notificazione erroneamente eseguita presso il difensore officiato per il procedimento arbitrale è nulla, non inesistente (essendovi comunque un collegamento tra la parte e il predetto difensore, tenuto anche conto della contiguità fra il procedimento arbitrale e il giudizio di impugnazione del lodo, oltre che della riconducibilità di entrambi ad un unico affare sostanziale), e dunque sanabile mediante la costituzione del convenuto.

Cass. civ. n. 1162/1998

Qualora con un unico atto sia conferita procura ad litem ed eletto domicilio presso il procuratore nominato, essendo la procura e l'elezione di domicilio atti ontologicamente differenti, l'eventuale nullità della prima, da qualunque causa dipendente, non si comunica alla seconda che rimane pertanto valida.

Cass. civ. n. 11037/1997

L'atto di elezione di domicilio speciale, che ha, come funzione, la sostituzione, per l'affare in questione, di tutti gli altri parametri di individuazione spaziale della persona (residenza, dimora, domicilio generale) con il luogo specificamente indicato, e, come conseguenza, il dipanarsi degli effetti di cui all'art. 141 c.p.c., deve connotarsi secondo caratteri di incontroversa univocità, onde desumerne la chiara volontà della parte di riferirsi al luogo prescelto come destinazione non fungibile di tutti gli atti del processo che la riguardino. Non riveste, pertanto, tale carattere quella dichiarazione che si limiti, nel corso delle trattative extraprocessuali per il componimento di una vertenza insorta tra le parti, al semplice invito, rivolto alla controparte, a rivolgersi al proprio legale (con contestuale indicazione dell'indirizzo del medesimo), onde trasferire il livello delle trattative dal piano dei rapporti personali a quello, formale, che presupponga l'assistenza di un avvocato.

Cass. civ. n. 6947/1995

Quando non sia espressamente conferita per tutti i gradi del giudizio, l'elezione di domicilio contenuta nella procura spiega i suoi effetti solo per il grado di giudizio per il quale è stata conferita ed, ai fini della notificazione della sentenza, non oltre l'anno dalla pronuncia di questa (salvo il periodo di sospensione). Pertanto, la notificazione del ricorso per cassazione alla parte rimasta contumace in secondo grado, se effettuata presso il procuratore domiciliatario della medesima in primo grado, essendo eseguita in luogo diverso da quello prescritto dall'art. 330 comma terzo c.p.c. ma non privo di un qualche riferimento con il destinatario della notifica, deve considerarsi nulla, e non inesistente, e, conseguentemente, sanabile mediante rinnovazione.

Cass. civ. n. 6280/1995

L'elezione di domicilio (artt. 47 c.c. e 141 c.p.c.) è un atto giuridico unilaterale che spiega efficacia indipendentemente dal consenso o accettazione del domiciliatario. Ne consegue che, fino a quando non intervenga la revoca dell'elezione, la facoltà del soggetto, nei cui confronti si è eletto domicilio, di notificare validamente gli atti al domiciliatario è indipendente dalla concreta esistenza dell'accordo, che costituisce soltanto un rapporto interno tra eleggente e domiciliatario.

Ricerca articolo

Ricerca altre sentenze

La norma fornisce solo il quadro generale

L’applicazione al tuo caso richiede l’analisi della giurisprudenza più recente e rilevante, oltre alla verifica della tua situazione concreta

Non affidarti solo all’intelligenza artificiale