Cass. civ. n. 7952 del 25 marzo 2024

Testo massima n. 1


PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA Processo tributario - Rapporto di pregiudizialità tra cause - Sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c. - Decisione non definitiva sul giudizio pregiudicante - Poteri del giudice della causa pregiudicata ex art. 337, comma 2, c.p.c.


Nel processo tributario, qualora tra due giudizi esista un rapporto di pregiudizialità, va disposta la sospensione, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., della causa dipendente allorché la causa pregiudicante sia ancora pendente in primo grado, mentre, una volta che questa sia definita con sentenza non passata in giudicato, opera la sospensione facoltativa di cui all'art. 337, comma 2, c.p.c., con la conseguenza che, in tale ultimo caso, il giudice della causa pregiudicata può, alternativamente, sospendere il giudizio e attendere la stabilizzazione della sentenza con il passaggio in giudicato oppure proseguire il giudizio medesimo ove ritenga, sulla base di una valutazione prognostica, che la decisione possa essere riformata.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 23480 del 2017

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 295 PENDENTE
Cod. Civ. art. 337
Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 39 com. 1 CORTE COST.
Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 1

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