Cass. civ. n. 7960 del 20 marzo 2023

Testo massima n. 1


FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - CESSAZIONE - CONCORDATO FALLIMENTARE - ASSUNTORE Cessione azione revocatoria già autorizzata - Legittimazione dell'assuntore ad agire successivamente per la restituzione dei frutti - Sussistenza - Ostacolo costituito dall'art. 124 l.fall. - Esclusione.


In tema di concordato fallimentare, la cessione all'assuntore di un'azione revocatoria già autorizzata include "ab implicito" la legittimazione del cessionario ad esercitare successivamente l'azione diretta ad ottenere la restituzione dei frutti del bene alienato con l'atto dichiarato inefficace, venendo in rilievo tra le due azioni un'identità finalistica idonea ad escludere che l'art. 124, comma 4, l.fall. possa rappresentare un ostacolo, nella parte in cui - nel consentire la cessione delle azioni di pertinenza della massa già autorizzate - richiede sia fornita specifica indicazione dell'oggetto e del fondamento della pretesa.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 12850 del 2018

Normativa correlata

Legge Falliment. art. 67 CORTE COST.
Legge Falliment. art. 124 com. 4

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