Cass. civ. n. 7961 del 25 marzo 2024

Testo massima n. 1


FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - IN GENERE Assegno divorzile - Revisione - Revoca della assegnazione della casa familiare - Sopravvenienza valutabile - Sussistenza - Ragioni.


In tema di divorzio, la revoca dell'assegnazione della casa familiare di proprietà esclusiva dell'altro ex coniuge costituisce sopravvenienza valutabile ai fini della revisione delle condizioni di divorzio, in quanto il relativo godimento, ancorché funzionale al mantenimento dell'ambiente familiare in favore dei figli, riveste valore economico tanto per l'assegnatario, che ne viene privato con la revoca, quanto per l'altro ex coniuge, che se ne avvantaggia attraverso il compimento di attività suscettibili di valutazione economica, che gli erano state precluse col provvedimento di assegnazione, potendo lo stesso andarvi ad abitare o concederla in locazione o impiegarla per la produzione di reddito.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 27599 del 2022

Normativa correlata

Legge 01/12/1970 num. 898 art. 9 CORTE COST.

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