Cass. civ. n. 809 del 20 febbraio 1978
Testo massima n. 1
L'art. 1762 c.c., il quale stabilisce che il mediatore che non manifesta ad un contraente il nome dell'altro risponde dell'esecuzione del contratto, presuppone, come condizione per la sua operatività, l'avvenuta conclusione di un contratto per tramite del mediatore; ove, quindi, il mediatore dia per concluso un contratto che in realtà non si è perfezionato, la norma suindicata non è applicabile, pur potendo il mediatore rispondere ad altro titolo dei danni eventualmente cagionati col suo comportamento doloso o colposo, ai sensi dell'art. 1375 c.c., secondo cui il contratto deve essere eseguito secondo buona fede.