Art. 1762 – Codice civile – Contraente non nominato

Il mediatore che non manifesta a un contraente il nome dell'altro risponde dell'esecuzione del contratto[1405] e, quando lo ha eseguito [1401], subentra nei diritti verso il contraente non nominato [1203 n. 5].

Se dopo la conclusione del contratto il contraente non nominato si manifesta all'altra parte o è nominato dal mediatore, ciascuno dei contraenti può agire direttamente contro l'altro, ferma restando la responsabilità del mediatore.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

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