Cass. civ. n. 7985 del 20 marzo 2023

Testo massima n. 1


TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE Giudizio di ottemperanza ex art. 70 d.lgs. n. 546 del 1992 - Sentenza emessa in tale sede - Onere motivazionale - Intensità - Distinzione tra comandi "integrativi o chiarificatori" e comandi "a rime obbligate".


Nel giudizio di ottemperanza dinanzi alle Commissioni tributarie, ai sensi dell'art. 70 del d.lgs. n. 546 del 1992, la sentenza presenta un differente onere motivazionale, che varia a seconda dei "comandi" pronunciati: se si tratta di "comandi" integrativi o chiarificatori delle statuizioni contenute nel provvvedimento - connotati da un certo tasso di discrezionalità giudiziaria - l'onere è più intenso; se si tratta di "comandi a rime obbligate" - cioè, attuativi di precise statuizioni rese in sede di cognizione o di statuizioni agevolmente integrabili o chiarificabili in base a precise disposizioni di legge - l'onere si attenua ed è tanto meno intenso quanto maggiore è la conformità del comando alla statuizione resa o alla norma sulla cui base è stata pronunciata la sentenza di cognizione.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 23379 del 2022

Normativa correlata

Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 70 CORTE COST.

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