Cass. civ. n. 7986 del 25 marzo 2024

Testo massima n. 1


PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI UNIFICATI IN AGRICOLTURA - SERVIZIO PER I CONTRIBUTI - ELENCHI Mancata iscrizione o cancellazione - Termine di centoventi giorni per l'azione giudiziaria - Decorrenza - Dalla data del provvedimento amministrativo definitivo - Causa della definitività - Irrilevanza.


Il termine di decadenza di centoventi giorni - previsto dall'art. 22 d.l. n. 7 del 1970, conv. dalla l. n. 83 del 1970, per impugnare in sede giurisdizionale la mancata iscrizione o la cancellazione dagli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli - decorre in ogni caso dalla data in cui il relativo provvedimento amministrativo diviene definitivo, indipendentemente dalla causa per cui si verifica la definitività.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 17653 del 2020

Normativa correlata

Decreto Legge 03/02/1970 num. 7 art. 22 CORTE COST.
Legge 11/03/1970 num. 83 CORTE COST.

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