Cass. pen. n. 7990 del 31 gennaio 2024

Testo massima n. 1


IMPUGNAZIONI - APPELLO - ATTI PRELIMINARI AL GIUDIZIO - DECRETO DI CITAZIONE - TERMINE PER IL GIUDIZIO - Art. 601, comma 3, cod. proc. pen. - Disciplina introdotta dalla cd. “Riforma Cartabia” - Termine a comparire di quaranta giorni - Applicabilità - Decorrenza.


La nuova disciplina dell'art. 601, comma 3, cod. proc. pen., introdotta dall'art. 34, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 150 del 10 ottobre 2022, che individua in quaranta giorni, anziché in venti, il nuovo termine a comparire nel giudizio di appello, è applicabile alle impugnazioni proposte dopo il 30 giugno 2024, per effetto della proroga disposta dall'art. 11, comma 7, d.l. 30 dicembre 2023, n. 215. (In motivazione, la Corte ha precisato che sussiste una stretta correlazione tra la perdurante applicazione delle disposizioni emergenziali per le impugnazioni proposte entro il 30 giugno 2024 e l'entrata in vigore della disciplina sui nuovi termini a comparire, non applicabili in forza della proroga delle citate disposizioni).

Massime precedenti

Conformi: Cass. pen. n. 5347 del 2024

Normativa correlata

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 601 com. 3
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 601 com. 5
Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 159 art. 94 com. 2
Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 99 bis
Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 34 com. 1 lett. G
Decreto Legge 31/10/2022 num. 162 art. 5 duodecies
Decreto Legge 31/10/2022 num. 162 art. 6 CORTE COST.
Legge 30/12/2022 num. 199 CORTE COST.
Decr. Legisl. Pres. 30/12/2021 num. 228 art. 16 com. 1
Legge 25/02/2022 num. 15
Decreto Legge 30/12/2023 num. 215 art. 11 com. 7
Decreto Legge 28/10/2020 num. 137 art. 23 bis
Legge 18/12/2020 num. 176 CORTE COST.

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