Cass. civ. n. 8016 del 25 marzo 2024

Testo massima n. 1


TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE Processo tributario - Avviso di accertamento - Omessa allegazione degli atti richiamati - Validità dell'atto impositivo - Sussistenza - Condizioni - Ragioni.


Nel processo tributario, ai fini della validità dell'avviso di accertamento non rilevano l'omessa allegazione di un documento o la mancata ostensione dello stesso al contribuente se la motivazione, anche se resa per relationem, è comunque sufficiente, dovendosi distinguere il piano della motivazione dell'avviso di accertamento da quello della prova della pretesa impositiva e, corrispondentemente, l'atto a cui l'avviso si riferisce dal documento che costituisce mezzo di prova.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 33327 del 2023

Normativa correlata

DPR 29/09/1973 num. 600 art. 42 com. 2 CORTE COST.
Decreto Legisl. 26/01/2001 num. 32 art. 1 com. 1
Legge 27/07/2000 num. 212 art. 7 com. 1 CORTE COST.
Decreto Legisl. 30/12/2023 num. 219

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