Cass. civ. n. 8032 del 25 marzo 2024

Testo massima n. 1


TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - IMPORTAZIONI - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA IVA all'importazione - Soggetto obbligato al pagamento - Importatore professionale o privato - Individuazione - Criterio - Reale destinatario della merce - Fattispecie.


In tema di IVA all'importazione, l'unico soggetto obbligato al pagamento è l'importatore, per la cui individuazione va verificato il reale destinatario della merce, in particolare nel caso in cui non vi sia stata una presentazione del bene in dogana, con la relativa dichiarazione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che, sulla base di plurimi e convergenti elementi indiziari, aveva accertato che il destinatario del bene e, quindi, l'unico soggetto obbligato al pagamento non era il formale proprietario, ma un diverso soggetto, il quale aveva trattato l'acquisto di una imbarcazione all'estero, l'aveva fatta arredare e l'aveva poi effettivamente utilizzata e gestita).

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 7951 del 2019

Normativa correlata

DPR 26/10/1972 num. 633 art. 1 CORTE COST.
Direttive del Consiglio CEE 28/11/2006 num. 112 art. 201

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