Cass. civ. n. 7557 del 22 dicembre 1983
Testo massima n. 1
Il contratto atipico di posteggio di un veicolo (nella specie, roulotte) va inquadrato, ai fini della sua disciplina, nello schema generale del contratto di deposito il quale comporta l'affidamento della cosa al depositario — che può avvenire in qualsiasi modo idoneo a produrre l'effetto reale dovuto dalla legge e non necessariamente mediante consegna delle chiavi e del documento di circolazione, non essendo siffatta formalità necessaria per l'attribuzione al depositario della detenzione del veicolo — con l'obbligo di custodirla e di restituirla nello stato in cui è stata consegnata, ed il conseguente obbligo — ove la cosa stessa venga sottratta — al risarcimento del danno ove non fornisca la prova, su di lui incombente, dell'inevitabilità dell'evento nonostante l'uso della diligenza del buon padre di famiglia.
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