Cass. pen. n. 809 del 28 settembre 2023
Testo massima n. 1
GIUDIZIO - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - ASSENZA DELL'IMPUTATO - Sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dell'imputato - Elezione di domicilio presso il difensore di fiducia nel corso delle indagini preliminari - Rinuncia al mandato a seguito della perdita di contatti con l’imputato - Notifica della “vocatio in iudicium” presso il difensore domiciliatario - Conoscenza della pendenza del processo - Esclusione.
In tema di sentenza di non doversi procedere ex art. 420-quater cod. proc. pen., la circostanza che l'imputato abbia nominato un difensore di fiducia nel corso delle indagini preliminari ed abbia eletto domicilio presso il suo studio non costituisce indice dell'effettiva conoscenza della pendenza del processo e della "vocatio in iudicium" notificata presso il domiciliatario, quando il difensore abbia rinunciato al mandato a seguito della definitiva perdita di contatti con l'imputato. (In motivazione la Corte ha, altresì, statuito che la negligenza informativa dell'imputato - che non abbia mantenuto i contatti con il proprio difensore e si sia reso di fatto irreperibile - non costituisce di per sé prova della volontaria sottrazione alla conoscenza della pendenza del processo, valorizzabile ex art. 420-bis, comma 3, cod. proc. pen.).
Massime precedenti
Normativa correlata
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 com. 2
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 bis CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 quater CORTE COST.
Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 23 com. 1 lett. E)
Legge 27/09/2021 num. 134 art. 1 com. 7 PENDENTE