Cass. civ. n. 8093 del 21 marzo 2023

Testo massima n. 1


CREDITO - CREDITO FONDIARIO Mutuo fondiario stipulato anteriormente all’entrata in vigore del d.lgs. n. 385 del 1993 - Interessi moratori su rate scadute - Computo degli interessi - Quota capitale e interessi convenzionali corrispettivi - Inclusione - Fondamento.


In tema di mutuo fondiario, stipulato anteriormente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 385 del 1993, il mancato pagamento di una rata comporta, ai sensi degli artt. 14 del d.P.R. n. 7 del 1976, 16 della l. n. 175 del 1991 e 38 del r.d.l. n. 646 del 1905, l'obbligo di corrispondere gli interessi di mora sull'intera rata, inclusa la parte che rappresenta gli interessi di ammortamento, configurandosi una speciale ipotesi di anatocismo legale, che si sottrae al divieto generale di cui all'art. 1283 c.c., poiché solo la disciplina successiva al d.lgs. n. 385 del 1993, trasformando il credito fondiario in un contratto di finanziamento a medio e lungo termine, garantito da ipoteca di primo grado su immobili, ha implicato l'operatività delle limitazioni di cui all'art. 1283 c.c..

Massime precedenti

Conformi: Cass. civ. n. 25412 del 2013

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 1283 CORTE COST.
DPR 21/01/1976 num. 7 art. 14
Legge 06/06/1991 num. 175 art. 16
Regio Decr. Legge 16/07/1905 num. 646 art. 38 CORTE COST.
Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 CORTE COST.

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