Cass. civ. n. 13691 del 6 novembre 2001

Testo massima n. 1


L'art. 1805, secondo comma, c.c. — a norma del quale il comodatario che impiega la cosa per un uso diverso o per un tempo più lungo di quello a lui consentito è responsabile della perdita avvenuta per causa a lui non imputabile, qualora non provi che la cosa sarebbe perita anche se non l'avesse impiegata per l'uso o l'avesse restituita a tempo debito —, benché faccia riferimento solamente al perimento della cosa, è applicabile anche al deterioramento della stessa.

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