Art. 1805 – Codice civile – Perimento della cosa

Il comodatario è responsabile se la cosa perisce per un caso fortuito a cui poteva sottrarla sostituendola con la cosa propria, o se, potendo salvare una delle due cose, ha preferito la propria.

Il comodatario che impiega la cosa per un uso diverso o per un tempo più lungo di quello a lui consentito, è responsabile [1218] della perdita avvenuta per causa a lui non imputabile, qualora non provi che la cosa sarebbe perita anche se non l'avesse impiegata per l'uso diverso o l'avesse restituita a tempo debito [1221].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Cass. civ. n. 13691/2001

L'art. 1805, secondo comma, c.c. — a norma del quale il comodatario che impiega la cosa per un uso diverso o per un tempo più lungo di quello a lui consentito è responsabile della perdita avvenuta per causa a lui non imputabile, qualora non provi che la cosa sarebbe perita anche se non l'avesse impiegata per l'uso o l'avesse restituita a tempo debito —, benché faccia riferimento solamente al perimento della cosa, è applicabile anche al deterioramento della stessa.

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