Cass. civ. n. 8124 del 21 marzo 2023

Testo massima n. 1


TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - PRESENTAZIONE DEL RICORSO - IN GENERE Notifica del ricorso a mezzo posta - Termine di costituzione del ricorrente o dell’appellante - Decorrenza - Individuazione.


Nel processo tributario, il termine di trenta giorni per la costituzione in giudizio del ricorrente (o dell'appellante), che si avvalga per la notificazione del servizio postale universale, decorre non dalla data della spedizione diretta del ricorso a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, ma dal giorno della ricezione del plico da parte del destinatario (o dall'evento che la legge considera equipollente alla ricezione).

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 15182 del 2018

Normativa correlata

Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 16 CORTE COST.
Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 17 bis CORTE COST.
Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 22 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 165 CORTE COST. PENDENTE
Cod. Proc. Civ. art. 347
Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST.

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