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Cassazione civile Sez. I sentenza n. 17945 del 25 novembre 2003

Cassazione civile Sez. I sentenza n. 17945 del 25 novembre 2003

Testo massima n. 1

L’obbligo di corrispondere interessi sulle somme depositate in banca, a norma degli artt. 1834 e 1835 c.c., non è legato all’esigibilità del credito restitutorio, ma discende dalle regole del deposito irregolare e del mutuo, cui questo è a tal fine assimilabile [ artt. 1782 e 1815 c.c. ]: trattandosi, quindi, di interessi connaturati al mero fatto che le somme depositate siano poste nella disponibilità della banca depositaria, essi spettano al depositante per tutto il tempo in cui tale situazione perduri. Da tanto deriva che l’intervento di un vincolo esterno alla restituzione [ pignoramento o sequestro ] non incide sulla causa giuridica da cui deriva il debito per interessi, perché quel vincolo impedisce al depositante di richiedere nell’immediato alla banca depositaria la restituzione di dette somme, ma non le rende medio tempore indisponibili per la banca medesima.

Testo massima n. 2

Sui depositi di somme operati dal cliente e registrati sul libretto emesso dalla banca, gli interessi sono dovuti, in mancanza di specifica convenzione al riguardo, nella misura del saggio legale. E pertanto da escludere che, in difetto di un tasso convenzionalmente pattuito, al depositante spettino gli interessi secondo il minor tasso applicato dalla banca in occasione della prima capitalizzazione, trattandosi di un dato che, per un verso, in quanto proveniente da una delle parti del contratto, non può essere assunto a dimostrazione della preesistenza di un corrispondente accordo comune anche all’altra parte, se non in base ad ulteriori elementi in tal senso probanti; e che, per l’altro verso, non può trovare il sostegno legittimante nel disposto dell’art. 1835, secondo comma, c.c., giacché la peculiare efficacia probatoria che detta norma riconosce alle annotazioni sottoscritte sul libretto dall’impiegato bancario addetto al servizio riguarda la verità storica delle operazioni di prelevamento o di versamento annotate, ma non anche l’esistenza di eventuali clausole contrattuali da cui la legittimità di tali operazioni possa dipendere.

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