Cass. pen. n. 5421 del 9 maggio 1992

Testo massima n. 1


La nullità prevista dall'art. 222 c.p.p. ha carattere relativo e va pertanto eccepita, a pena di decadenza, nei termini stabiliti nell'art. 182 stesso codice. (Nella specie la nullità derivante dal conferimento dell'incarico di perito a persona che già aveva espletato, nel corso delle indagini preliminari, l'incarico di consulente del P.M., era stata eccepita dalla parte presente con l'impugnazione della sentenza di primo grado, e quindi tardivamente).

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