Cass. civ. n. 815 del 10 febbraio 1982

Testo massima n. 1


Il conto corrente di corrispondenza è un contratto per effetto del quale la banca si obbliga a prestare un servizio di cassa per conto e nell'interesse del correntista ed essendo dominato dalle regole del mandato non esclude che la disponibilità sia costituita, a discrezione della banca, anche con interventi diretti della banca stessa, la quale si riserva di dar corso ad ordini di pagamento su fondi propri.

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