Art. 1852 – Codice civile – Disposizioni da parte del correntista

Qualora il deposito [1834], l'apertura di credito [1842] o altre operazioni bancarie siano regolate in conto corrente, il correntista può disporre in qualsiasi momento delle somme risultanti a suo credito, salva l'osservanza del termine di preavviso eventualmente pattuito.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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