Cass. civ. n. 3701 del 21 dicembre 1971

Testo massima n. 1


Il conto corrente di corrispondenza, per effetto del quale la banca, nel presupposto di una disponibilità presso di sé a favore del cliente si obbliga a prestargli il servizio di cassa, secondo le ricevute istruzioni, ha natura di contratto innominato misto, alla cui costituzione concorrono, insieme con la disciplina del mandato, che ha rilievo preminente nella determinazione della sua struttura e disciplina (v. il richiamo alle norme sul mandato contenuto nell'art. 1856 c.c. per tutte le operazioni regolate in conto corrente) anche elementi di altri negozi, fra cui il deposito in conto corrente.

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