Cass. civ. n. 8220 del 22 marzo 2023

Testo massima n. 1


ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE Titolo esecutivo non giudiziale impugnato giudizialmente - Opposizione all'esecuzione - Motivi deducibili - Fondamento - Fattispecie.


Nel giudizio di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo non giudiziale, ma impugnato giudizialmente, possono essere dedotti esclusivamente fatti e questioni sopravvenuti rispetto alla formazione del titolo, come tali non già deducibili nel giudizio di impugnazione dello stesso, determinandosi, altrimenti, la violazione del principio del "ne bis idem" ed eventualmente anche quello della certezza del diritto attraverso un possibile contrasto di giudicati. (Nella specie, la S.C. ha confermato la pronuncia della Corte territoriale che aveva dichiarato l'inammissibilità dell'opposizione all'esecuzione esattoriale fondata su sanzione amministrativa irrogata dalla Consob, affermando che la questione dell'estensione retroattiva del trattamento sanzionatorio più mite, introdotto con il d.lgs. n. 72 del 2015, era stata già posta all'attenzione del giudice dell'impugnazione del provvedimento sanzionatorio azionato come titolo esecutivo, il quale, nel giudizio ancora pendente, avrebbe rivalutato la sanzione da applicare alla luce dell'illegittimità costituzionale dell'art. 6, comma 2, del citato d.lgs. dichiarata con la sopravvenuta ad opera della sentenza n. 63 del 2019 della Corte cost.).

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 3277 del 2015

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST.
Decreto Legisl. 12/05/2015 num. 72 art. 6 CORTE COST.

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