Cass. civ. n. 8235 del 22 marzo 2023
Testo massima n. 1
TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE Artt. 87, comma 1 e 167, comma 4, TUIR - Cessione di partecipazioni - Esenzione prevista dal regime cd. PEX - Requisito temporale - Titolarità dell'azienda da parte della conferitaria da almeno diciotto mesi - Titolarità dei beni aziendali da periodo inferiore - Esclusione - Requisito di iscrizione in bilancio - Mera annotazione in conti d'ordine o in nota informativa - Sufficienza - Esclusione.
Il combinato disposto degli artt. 87, comma 1, e 176, comma 4, TUIR, nel prevedere l'esenzione parziale da tassazione della plusvalenza generata dal trasferimento di partecipazioni od azioni di una società in cui sia ricompresa un'azienda già oggetto di conferimento, stabilendo che il requisito temporale e di iscrizione a bilancio di cui all'art. 87 può essere riferito anche al periodo in cui l'azienda è stata posseduta dal soggetto conferitario, fa riferimento ai beni aziendali e dunque alla relativa proprietà e non alla mera titolarità dell'azienda in sé, dovendosi così escludere che si possa a tal fine considerare presenti i requisiti temporali suddetti ove l'azienda sia nella titolarità della conferitaria da almeno diciotto mesi (in base alla disciplina applicabile "ratione temporis"), ma i relativi beni siano invece entrati in sua proprietà, e quindi iscritti a bilancio, da un periodo inferiore; ai fini suddetti, il presupposto della iscrizione a bilancio dei beni facenti parte dell'azienda, non può dirsi soddisfatto dalla loro mera annotazione sui conti d'ordine ovvero dalla loro indicazione nell'ambito della nota integrativa, i quali svolgono una funzione informativa.
Massime precedenti
Normativa correlata
DPR 22/12/1986 num. 917 art. 176 com. 4