Cass. civ. n. 2727 del 14 marzo 1991
Testo massima n. 1
Le convenzioni stipulate da associazioni o ordini professionali con compagnie di assicurazione, al fine di prestabilire le condizioni contrattuali da praticare ai propri iscritti o associati sono caratterizzate da reciproca autonomia rispetto alle pattuizioni individuali, onde è da escludere che le vicende inerenti alla convenzione stessa (nella specie, risoluzione) possano riverberare effetti sul singolo contratto assicurativo che, pur essendo a questa ispirato, detta un'autosufficiente disciplina del rapporto.