Cass. civ. n. 8670 del 9 aprile 2009

Testo massima n. 1


Nell'assicurazione per conto di chi spetta o per conto altrui, il contraente ha l'obbligo, derivante dal generale principio di buona fede, di informare l'assicurato sia dell'esistenza dell'assicurazione, sia delle condizioni contrattuali e degli eventuali limiti posti "ex contractu" all'esercizio del diritto al pagamento dell'indennizzo; la violazione di tale obbligo comporta l'inopponibilità all'assicurato delle eccezioni fondate sul contratto delle quali egli non ha avuto contezza.

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