Cass. pen. n. 8283 del 16 novembre 2023
Testo massima n. 1
IMPUGNAZIONI - APPELLO - DIBATTIMENTO - RINNOVAZIONE DELL'ISTRUZIONE - IN GENERE - Condanna, in grado di appello, di imputato assolto in primo grado - Diverso apprezzamento della prova dichiarativa - Rinunzia concorde delle parti a una nuova escussione dei testimoni - Obbligo di rinnovazione della prova dichiarativa - Esclusione - Ragioni.
Il giudice di appello che, in forza di una diversa valutazione della prova dichiarativa, condanna l'imputato assolto in primo grado non è tenuto a procedere a una nuova audizione dei testimoni, nel caso in cui le parti abbiano concordemente rinunciato alla rinnovazione dell'istruttoria. (In motivazione, la Corte ha evidenziato che, alla luce della giurisprudenza costituzionale e convenzionale, è ammissibile la volontaria rinuncia, espressa o tacita, dell'imputato alla garanzia di un processo equo assicurata dal diritto al contraddittorio, a condizione che vi sia stata la concerta possibilità di presentare tutte le argomentazioni difensive).
Massime precedenti
Normativa correlata
Costituzione art. 111 com. 5
Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST.