Cass. pen. n. 8283 del 16 novembre 2023

Testo massima n. 1


IMPUGNAZIONI - APPELLO - DIBATTIMENTO - RINNOVAZIONE DELL'ISTRUZIONE - IN GENERE - Condanna, in grado di appello, di imputato assolto in primo grado - Diverso apprezzamento della prova dichiarativa - Rinunzia concorde delle parti a una nuova escussione dei testimoni - Obbligo di rinnovazione della prova dichiarativa - Esclusione - Ragioni.


Il giudice di appello che, in forza di una diversa valutazione della prova dichiarativa, condanna l'imputato assolto in primo grado non è tenuto a procedere a una nuova audizione dei testimoni, nel caso in cui le parti abbiano concordemente rinunciato alla rinnovazione dell'istruttoria. (In motivazione, la Corte ha evidenziato che, alla luce della giurisprudenza costituzionale e convenzionale, è ammissibile la volontaria rinuncia, espressa o tacita, dell'imputato alla garanzia di un processo equo assicurata dal diritto al contraddittorio, a condizione che vi sia stata la concerta possibilità di presentare tutte le argomentazioni difensive).

Massime precedenti

Conformi: Cass. pen. n. 46855 del 2022

Normativa correlata

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 603 com. 3 CORTE COST.
Costituzione art. 111 com. 5
Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST.

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