Cass. pen. n. 8294 del 01 febbraio 2024
Testo massima n. 1
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - IN GENERE - Denuncia cumulativa, promiscua e perplessa dei vizi di inosservanza o erronea applicazione della legge e di mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità della motivazione, relativi al medesimo capo o punto della decisione - Oneri del ricorrente - Inosservanza - Ammissibilità – Condizioni.
In tema di ricorso per cassazione, è inammissibile, per aspecificità, ex artt. 581, comma 1 e 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., il motivo che denunci l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge penale, nonché, in modo cumulativo, promiscuo e perplesso, la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione, ove non sia indicato specificamente il vizio di motivazione dedotto per i singoli, distinti aspetti, con puntuale richiamo, alle parti della motivazione censurata.
Massime precedenti
Normativa correlata
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591 com. 1 lett. C
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 1 lett. B
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 1 lett. E