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Cassazione civile Sez. III sentenza n. 5081 del 21 maggio 1998

Cassazione civile Sez. III sentenza n. 5081 del 21 maggio 1998

Testo massima n. 1

Per il disposto dell’art. 1896 c.c. la cessazione del rischio comporta ipso iure lo scioglimento del contratto di assicurazione senza necessità di una manifestazione di volontà in tale senso, fermo restando, in deroga al principio della sinallagmaticità, il limitato obbligo a carico dell’assicurato della corresponsione del premio relativo al periodo assicurativo in corso, periodo che coincide con il lasso di tempo al quale le parti hanno rapportato e commisurato il premio.

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