14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 6157 del 22 maggio 1992
Testo massima n. 1
Con riguardo ad assicurazione fideiussoria stipulata a garanzia dell’esecuzione di appalti pubblici, la clausola con la quale si preveda la persistenza degli obblighi delle parti [ di pagamento del premio e, rispettivamente, verificandosene le condizioni, di prestazione del garante ] fino a quando l’ente beneficiario non abbia restituito all’assicuratore la polizza o gli abbia rilasciato una dichiarazione liberatoria da ogni eventuale responsabilità, attiene alla durata del contratto e costituisce applicazione dell’art. 1896, c.c., così da non richiedere specifica approvazione per iscritto ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1341 c.c.
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Testo massima n. 2
Nel contratto di assicurazione, il mancato pagamento del premio, o della prima rata di esso, determina, a norma del primo comma, dell’art. 1901, c.c., la sospensione immediata dell’efficacia del contratto, mentre, ove il pagamento sia effettuato e l’assicurazione, secondo le intese contrattuali, abbia avuto regolare corso per un certo periodo di tempo, il mancato pagamento delle rate successive costituisce inadempimento sopravvenuto e comporta l’applicabilità del secondo comma del citato art. 1901, per il quale l’assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza. La protrazione dell’inadempienza dell’assicurato e la mancata proposizione da parte dell’assicuratore dell’azione giudiziaria per la riscossione, a norma del terzo comma dello stesso articolo, determinano ope legis la risoluzione del contratto, indipendentemente da iniziative od attività di parte.
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