Cass. civ. n. 7518 del 26 agosto 1994

Testo massima n. 1


Nel caso in cui il contratto di assicurazione è risolto di diritto, a norma dell'art. 1901 c.c., per l'inerzia dell'assicuratore - che nel termine di sei mesi dal giorno in cui la rata è scaduta non agisce per la riscossione - questi conserva comunque il diritto al pagamento del premio per il periodo di assicurazione in corso, poiché detto diritto non soggiace a termine di decadenza, ma al termine di prescrizione breve sancito dall'art. 2952 c.c.

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