Cass. civ. n. 3901 del 28 novembre 1974
Testo massima n. 1
Nell'assicurazione contro i danni, quale è quella per la responsabilità civile di cui all'art. 1917 c.c., l'inadempimento dell'obbligo dell'assicurato di dare all'assicuratore entro tre giorni avviso del sinistro, ai sensi dell'art. 1913 c.c., determina la perdita del diritto all'indennità nel caso di inadempimento doloso, mentre in quello di inadempimento colposo l'assicuratore ha soltanto il diritto ad una riduzione dell'indennità in ragione del pregiudizio effettivamente subito, così come dispone l'art. 1915 c.c. che è norma derogabile solo in favore dell'assicurato ai sensi del successivo art. 1932 c.c.
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