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Art. 1915 — Inadempimento dell’obbligo di avviso o di salvataggio

Art. 1915 — Inadempimento dell’obbligo di avviso o di salvataggio

L’assicurato che dolosamente non adempie [ 1218 ] l’obbligo dell’avviso [ 1913 ] o del salvataggio perde il diritto all’indennità.

Se l’assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l’assicuratore ha diritto di ridurre l’indennità in ragione del pregiudizio sofferto [ 1932 ].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 14579/2007

Ai fini della perdita dei benefici assicurativi, ai sensi dell’articolo 1915 c.c., non occorre lo specifico e fraudolento intento di creare danno all’assicuratore, essendo sufficiente la consapevolezza dell’obbligo previsto dalla suddetta norma e la cosciente volontà di non osservarlo. (Nella fattispecie, relativa ad una polizza contro i rischi del commercio, la S.C. ha confermato la sentenza della corte di merito che aveva dichiarato la società assicurata decaduta dal diritto all’indennizzo — causa un credito insoluto verso una ditta estera — per avere violato, nei confronti della convenuta assicuratrice, gli obblighi contrattuali di «salvataggio» perché, dopo il sinistro, aveva proseguito le forniture al cliente in rilevante esposizione debitoria, con imputazione dei pagamenti in contanti ai più recenti debiti piuttosto che a quelli più vecchi ed onerosi coperti dalla garanzia assicurativa). 

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Cass. civ. n. 3276/1997

La denuncia di sinistro stradale (art. 5 legge 26 febbraio 1977, n. 39, compilabile anche dal proprietario del veicolo o altro soggetto equiparato, pur se persona diversa dal conducente coinvolto), deve esser trasmessa, pur senza la prefissione di un termine, all’assicuratore prima di citarlo in giudizio, non solo per informarlo (artt. 1334 e 1913 c.c.) delle circostanze, modalità e conseguenze del sinistro, onde consentirgli la liquidazione stragiudiziale del danno derivatone, ma anche, nel caso di denuncia congiunta, ai fini della presunzione, fino a prova contraria a carico di esso assicuratore, della veridicità delle dichiarazioni vi contenute. Se invece il modulo di constatazione amichevole è portato per la prima volta a conoscenza dell’assicuratore nel corso del giudizio nei suoi confronti, le predette dichiarazioni hanno valore soltanto indiziario.

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Cass. civ. n. 1078/1978

La disciplina dettata dagli artt. 1915 secondo comma e 1932 c.c., in tema di assicurazione contro i danni, in base alla quale, nonostante diversa previsione contrattuale sfavorevole all’assicurato, il colposo inadempimento di questi all’obbligo di avviso, nel termine di cui all’art. 1913 c.c., può determinare solo riduzione dell’indennità, in ragione del pregiudizio sofferto dall’assicuratore, e non perdita dell’indennità medesima, trova applicazione anche in materia di assicurazione contro gli infortuni, ricorrendo anche in tale caso ragioni ed esigenze analoghe a quelle giustificative di detta limitazione legale degli effetti di quell’omissione colpevole.

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Cass. civ. n. 4203/1977

Non si richiede lo specifico e fraudolento intento di recare danno all’assicuratore, essendo sufficiente la consapevolezza dell’indicato obbligo e la cosciente volontà di non osservarlo.

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Cass. civ. n. 3901/1974

Nell’assicurazione contro i danni, quale è quella per la responsabilità civile di cui all’art. 1917 c.c., l’inadempimento dell’obbligo dell’assicurato di dare all’assicuratore entro tre giorni avviso del sinistro, ai sensi dell’art. 1913 c.c., determina la perdita del diritto all’indennità nel caso di inadempimento doloso, mentre in quello di inadempimento colposo l’assicuratore ha soltanto il diritto ad una riduzione dell’indennità in ragione del pregiudizio effettivamente subito, così come dispone l’art. 1915 c.c. che è norma derogabile solo in favore dell’assicurato ai sensi del successivo art. 1932 c.c.

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