Art. 1915 – Codice civile – Inadempimento dell’obbligo di avviso o di salvataggio

L'assicurato che dolosamente non adempie [1218] l'obbligo dell'avviso [1913] o del salvataggio perde il diritto all'indennità.

Se l'assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto [1932].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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