Cass. civ. n. 3356 del 12 febbraio 2010
Testo massima n. 1
In tema di recupero delle prestazioni previdenziali ed assistenziali erogate al danneggiato a seguito di sinistro stradale, all'ente gestore dell'assicurazione sociale spetta la scelta di agire in surrogatoria nei confronti del terzo responsabile del danno ai sensi dell'art. 1916 c.c., ovvero, in alternativa, di esperire l'azione diretta, ai sensi dell'art. 28 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, nei confronti dell'assicuratore della responsabilità civile di detto terzo responsabile, giacché i due rimedi, che attribuiscono il diritto di successione nel credito rispetto a due diversi soggetti obbligati, non risultano tra loro incompatibili. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso che il conducente del veicolo, responsabile del sinistro, fosse legittimato passivamente rispetto all'azione diretta, ex art. 28 della legge n. 990 del 1969, esercitata dall'INPS per il recupero della prestazione pensionistica erogata al danneggiato a causa del sinistro stesso).
Testo massima n. 2
In tema di surrogazione, ex art. 1916 c.c., dell'INPS nelle ragioni del danneggiato a seguito di sinistro derivante dalla circolazione stradale, ove si verifichi la premorienza di quest'ultimo, beneficiario di prestazione pensionistica correlata all'infortunio patito, l'Istituto ha diritto a recuperare soltanto le somme effettivamente erogate per l'anzidetto titolo, non potendo ottenere più di quanto riconosciuto allo stesso danneggiato. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il motivo di ricorso con il quale l'INPS si doleva che la sentenza impugnata non avesse riconosciuto il diritto dell'Istituto medesimo a surrogarsi non già soltanto per gli importi concretamente erogati al danneggiato a titolo di pensione, ma anche per la capitalizzazione dei ratei futuri della prestazione stessa).
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