Cass. civ. n. 4871 del 8 agosto 1988

Testo massima n. 1


Con riguardo a fideiussione prestata per obbligazioni future, la cessazione del contratto per scadenza del termine ovvero per recesso o revoca (ove consentiti), vale a delimitare l'impegno del garante ai soli debiti già venuti ad esistenza, ma tale principio può trovare deroga convenzionale, essendo facoltà delle parti di pattuire l'estensione della garanzia a debiti posteriori a detta cessazione, che presentino, secondo criteri forniti dal relativo patto, un collegamento con debiti pregressi.

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