Cass. civ. n. 12743 del 17 novembre 1999

Testo massima n. 1


L'estensione della garanzia fidejussoria a tutte le obbligazioni presenti e future del debitore nei confronti di una banca (cosiddetta "fideiussione omnibus"), non è incompatibile con l'art. 1346 c.c., essendo l'oggetto della garanzia determinabile per relationem sulla base di operazioni il cui compimento è sottratto al mero arbitrio della banca, in quanto questa è soggetta alle specifiche disposizioni, anche pubblicistiche, che regolano l'esercizio dell'attività creditizia, nonché ai doveri di correttezza e di buona fede ai quali deve attenersi il comportamento delle parti nell'esecuzione di ogni contratto.

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