Cass. civ. n. 3610 del 24 febbraio 2004

Testo massima n. 1


In tema di fideiussioni ed in relazione alla situazione normativa esistente prima dell'entrata in vigore dell'art. 10 della legge 17 maggio 1992, n. 154, l'operatività della garanzia prevista dall'art. 1948 c.c. — che disciplina l'obbligazione del fideiussore e che rappresenta una specificazione della c.d. fideiussione omnibus — rimane esclusa, pur quando il contratto sia considerato valido sotto il profilo della determinabilità dell'oggetto e della deroga a quanto stabilito dall'art. 1956 c.c., ogni qualvolta il comportamento della banca beneficiaria della garanzia non sia improntato, nei confronti del fideiussore, al rispetto dei principi di correttezza e di buona fede, ai quali sia il debitore che il creditore sono tenuti ad uniformare il rispettivo comportamento, secondo quanto stabilito dagli artt. 1175 e 1375 c.c.

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