Art. 1948 – Codice civile – Obbligazione del fideiussore del fideiussore

Il fideiussore del fideiussore [1940] non è obbligato verso il creditore, se non nel caso in cui il debitore principale e tutti i fideiussori di questo siano insolventi, o siano liberati perché incapaci.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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