Cass. civ. n. 8556 del 27 marzo 2023

Testo massima n. 1


Nel caso in cui in un giudizio con più parti non sussista un'ipotesi di litisconsorzio processuale necessario ma siano state proposte domande autonome e cumulate nei confronti di parti diverse, originate da un comune fatto generatore, la notifica della sentenza di appello effettuata nei confronti di una sola parte non determina anche nei confronti delle altre il decorso del termine breve per la proposizione del ricorso in cassazione, con la conseguenza che solo con il decorso del cd. "termine lungo" per impugnare la sentenza è definitiva nei confronti della parte cui non sia stata notificata la sentenza e solo dal decorso di tale termine decorre il "dies a quo" di cui alla l. n. 89 del 2001 per proporre l'azione di equa riparazione.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 24412 del 2017

Normativa correlata

Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE
Legge 24/03/2001 num. 89 art. 4 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 103
Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 274 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 326
Cod. Proc. Civ. art. 285

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