Cass. civ. n. 8557 del 27 marzo 2023

Sezione Unite

Testo massima n. 1


FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - IN GENERE Creditore titolare di garanzia sui beni del fallito per credito verso un diverso debitore - Procedimento di verificazione dello stato passivo - Ammissibilità - Esclusione - Intervento per la ripartizione dell’attivo - Configurabilità - Inclusione nel (o esclusione dal) riparto.


I creditori titolari di un diritto di ipoteca o di pegno sui beni compresi nel fallimento costituiti in garanzia per crediti vantati verso debitori diversi dal fallito non possono, anche dopo le modifiche introdotte dal d.lgs. n. 5 del 2006 e dal d.lgs. n. 169 del 2007, avvalersi del procedimento di verificazione dello stato passivo di cui al titolo II, capo V della legge fallimentare, in quanto non sono creditori del fallito, né soggetti che agiscono per la restituzione o la rivendica dei beni acquisiti al fallimento; detti creditori possono invece intervenire nel procedimento fallimentare in vista della ripartizione dell'attivo, per richiedere di partecipare alla distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione dei beni compresi nella procedura che sono stati ipotecati o pignorati in loro favore.

Massime precedenti

Conformi: Cass. civ. n. 2540 del 2016

Normativa correlata

Legge Falliment. art. 52 CORTE COST.
Legge Falliment. art. 103 CORTE COST.
Decreto Legisl. 09/01/2006 num. 5 CORTE COST.
Decreto Legisl. 12/09/2007 num. 169 CORTE COST.

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