Cass. civ. n. 8571 del 27 marzo 2023

Testo massima n. 1


AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PARERE DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE Maggiorazione del compenso di avvocato prevista dalla tariffa di cui al d.m. n. 127 del 2004 - Necessaria produzione del parere del consiglio dell’ordine - Rimborso delle spese per la relativa richiesta a carico della parte soccombente - Necessità.


In tema di liquidazione degli onorari di avvocato e dei diritti di procuratore, l'esibizione del parere del consiglio dell'ordine è necessaria allorché la parte domandi la liquidazione degli onorari in misura superiore al massimo della tabella, e la spesa inerente alla richiesta del parere in questione deve essere rimborsata dal cliente a titolo di danno emergente, essendo risultato l'esborso utile in relazione all'esito del giudizio.

Massime precedenti

Sezioni Unite: Cass. civ. n. 16990 del 2017

Normativa correlata

Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST.
Decr. Minist. Grazia e Giustizia 08/04/2004 num. 127

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