Cass. civ. n. 8330 del 17 agosto 1990

Testo massima n. 1


In tema di transazione le reciproche concessioni tra cui non è richiesto a pena di validità un equilibrio economico — non debbono necessariamente esaurirsi nell'ambito del rapporto controverso, potendo esse non riguardare le pretese litigiose alle quali s'intenda porre fine, bensì incidere su diritti e beni estranei alla causa, giacché per il secondo comma dell'art. 1965 c.c. è consentito alle parti risolvere la lite costituendo, modificando od estinguendo rapporti diversi da quelli oggetto della pretesa e della contestazione.

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