Cass. civ. n. 5344 del 26 aprile 2000

Testo massima n. 1


In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli a motore, l'onere imposto al danneggiato dall'art. 22 della L. n. 990 del 1969 della preventiva richiesta di risarcimento all'assicuratore ha lo scopo di offrire l'opportunità di un accordo col danneggiato e prevenire premature domande giudiziali; pertanto, poiché il debito dell'assicuratore ha come limite il massimale di assicurazione, se lo stesso riconosce il debito e paga il massimale viene meno l'onere del danneggiato di inviargli la suddetta richiesta e di attendere il decorso dello spatium deliberandi prima di agire nei confronti del danneggiante assicurato per la parte eccedente il massimale pagato.

Testo massima n. 2


L'onere di provare la transazione incombe sulla parte che ne invoca gli effetti estintivi sul debito del giudizio; né rileva, in caso di obbligazione solidale, che detta parte non abbia partecipato all'accordo transattivo e non sia in grado di fornire la prova della transazione;. infatti, la necessità della forma scritta <em>ad probationem </em> esclude la possibilità di fornire la prova per testimoni e presunzioni, ma non di avvalersi degli altri mezzi di prova ovvero di richiedere al giudice l'ordine di esibizione di cui all'articolo 210 c.p.c.

Ogni caso ha la sua soluzione su misura.

Siamo il tuo partner nel momento del bisogno.

CHAT ON LINE