Cass. civ. n. 8626 del 02 aprile 2024

Testo massima n. 1


LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ORARIO DI LAVORO - IN GENERE Diritto alla pausa ex art. 8 d.lgs. n. 66 del 2003 - Mancata fruizione - C.c.n.l. per i dipendenti degli istituti di vigilanza privata - Diritto al riposo compensativo - Onere della prova - Fatti costitutivi ed estintivi - Ripartizione.


Nel caso di mancato godimento della pausa retribuita prevista dall'art. 8, comma 1, d.lgs. n. 66 del 2003 e, per i dipendenti degli istituti di vigilanza privata, disciplinata dall'art. 74 del c.c.n.l. del 2 maggio 2006 e dell'8 aprile 2013, poiché questo prevede il diritto ad un riposo compensativo per l'impossibilità di fruizione della pausa durante il turno lavorativo, anche con le modalità alternative ivi contemplate, il lavoratore che agisce per il riconoscimento di tale diritto ha l'onere di allegare e provare, quale fatto costitutivo, la prestazione di un'attività giornaliera superiore a sei ore consecutive senza aver goduto della pausa retribuita, mentre grava sul datore di lavoro l'onere di provare il fatto estintivo dell'avvenuto godimento di questa secondo le predette modalità alternative o dei riposi compensativi previsti in sostituzione.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 29344 del 2023

Normativa correlata

Decreto Legisl. 08/04/2003 num. 66 art. 8
Decreto Legisl. 08/04/2003 num. 66 art. 17
Contr. Coll. 02/05/2006 art. 74
Costituzione art. 36
Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

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